Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è una misura di contrasto alla povertà, attraverso un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale,è erogato al nucleo familiare che al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, è in possesso cumulativamente di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
Il richiedente la prestazione dovrà essere:
- cittadino italiano e dell’Unione Europea
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale o apolide
- cittadino di Paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o della UE.
E’ necessaria la residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.
Il richiedente il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei 10 anni precedenti la richiesta, per i delitti indicati dagli articoli 270 bis, 280, 289 bis, 416 bis, 416 ter, 422 e 640 bis dl codice penale.
ll nucleo familiare deve possedere congiuntamente:
- un ISEE inferiore a 9.360 euro
- un patrimonio immobiliare (come definito ai fini ISEE), in Italia e all’estero, non superiore a 30.000 euro, esclusa la casa di abitazione
- un patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE, per depositi e conti correnti) non superiore a:
- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire terzo.
Questi massimali vanno incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente con disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.
Nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
- autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda di Reddito di cittadinanza, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cavalli o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cavalli, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di Rdc, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità
- navi e imbarcazioni da diporto.
Il Reddito di cittadinanza viene erogato mensilmente attraverso la Carta di Reddito di Cittadinanza dal mese dopo a quello di presentazione della domanda.
Il Reddito di cittadinanza è concesso per un periodo massimo di 18 mesi. Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi, previa sospensione dell’erogazione di un mese prima di ciascun rinnovo.
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