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Novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (L.199/2025)

Le legge di bilancio 2026 non prevede novità sostanziali nel panorama delle pensioni ma ridisegna uno scenario in cui si investe sempre meno nella previdenza pubblica e sempre di più nella previdenza complementare; il testo della legge, infatti, da una parte non introduce alcuna nuova soluzione pensionistica e dall’altra non rinnova la Quota 103 e l’opzione donna, ultime forme di flessibilità in uscita vigenti fino al 2025. Resta confermato però che i diritti maturato entro il 2025 si cristallizzano e possono essere esercitati in qualsiasi momento.

Resta confermata per il 2026, con il suo carattere di provvisorietà, l’ape sociale che consente ad alcune tipologie di lavoratori che si trovano in particolari condizioni di accedere a questa forma di accompagnamento a pensione.

I requisiti di accesso prevedono:

  • un’età anagrafica di ameno 63 anni e 5 mesi
  • un’anzianità contributiva di almeno 30 per lavoratori disabili, caregivers e lavoratori disoccupati, di almeno 36 anni per i lavoratori che svolgono attività gravose, 32 anni per i lavoratori del settore dell’edilizia e della ceramica. Per le lavoratrici è prevista una riduzione dell’anzianità contributiva di 1 anno per ogni figlio per un massimo di due.

La manovra prevede, inoltre, l’innalzamento dei requisiti per l’accesso a pensione per l’adeguamento alla speranza di vita a partire dal 2027

Nello specifico, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia salirà a:

  • 67 anni e 1 mese nel 2027
  • 67 anni e 3 mesi nel 2028

Anche per la pensione anticipata ordinaria è previsto un incremento:

  • per gli uomini si passerà a 42 anni e 11 mesi di contributi nel 2027 (43 anni e 1 mese nel 2028);
  • per le donne la soglia sarà di 41 anni e 11 mesi nel 2027 (42 anni e 10 mesi nel 2028).

Per il 2026, le pensioni minime beneficiano di una rivalutazione straordinaria dell’1,3% che porta l’importo della pensione minima a 619.69 euro

La Riforma della Disabilità (D.Lgs. 62/2024)

La Riforma della Disabilità (D.Lgs. 62/2024)

 

Il d.lgs. 62/2024 dà attuazione alla legge delega 227/2021 in materia di disabilità, recependo i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La riforma mira a superare la frammentazione degli accertamenti (invalidità civile, handicap, disabilità scolastica, accertamenti ai fini lavorativi) mediante la creazione di una procedura unitaria denominata valutazione di base, affidata all’INPS quale soggetto unico accertatore. La riforma entrerà in vigore su tutto il territorio nazionale dall’1/1/2027 dopo una fase sperimentale.

 

La sperimentazione prevista dal decreto-legge n. 71/2024 è partita il 1° gennaio 2025 nelle 9 province di:

Brescia, Catanzaro, Firenze, Frosinone, Forlì-Cesena, Salerno, Trieste e Sassari.

 

E’ stata estesa dal 30 settembre 2025 ad altre 11 province italiane:

Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Aosta e Trento.

dal 1/3/2026 sarà ulteriormente estese ad altre 40 provincie: Ancona, Arezzo, Ascoli, Asti, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Como, Cosenza, Crotone, Cuneo, La Spezia, Mantova, Massa Carrara, Messina, Milano, Pavia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Savona, Sondrio, Terni, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vibo Valentia.

Obiettivi Principali della Riforma

1 - Cambiamento Terminologico: Eliminazione di termini come "handicappato" in favore di "persona con disabilità"

2 - Semplificazione e Unificazione: L'INPS diventa l'unico ente per l'accertamento sanitario, evitando duplicazioni di visite. Uso di strumenti standardizzati (ICF/WHODAS). Un procedimento unitario applicabile sia alla valutazione della disabilità che a tutte le altre forme di invalidità in essa ricompresa (accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza).

3 - Centralità della Persona:Sviluppare un modello di inclusione sociale basato sui desideri, capacità e aspirazioni della persona -- il nuovo decreto prevede un coinvolgimento attivo della persona con disabilità mediante la richiesta di compilazione del certificato WHODAS ( strumento per la misurazione dei livelli di disabilità auto percepita)

4 - Progetto di Vita (PdV): un’ulteriore valutazione prevede la partecipazione di professionisti del settore sociale e psicologico oltre che medico, finalizzata alla creazione del nuovo “Progetto vita”.

Individua gli interventi, i benefici e le prestazioni volti a garantire l’inclusione della persona nei diversi ambiti di vita. Infatti, è il soggetto che ne richiede l’attivazione a determinarne in prima persona i contenuti e ad apportarvi modifiche e integrazioni secondo le proprie aspettative e scelte.

5 - De-istituzionalizzazione: Promozione di servizi sociali potenziati e vita indipendente.

  1. L’iter inizia con una valutazione di base che si avvia su richiesta dell'interessato tramite la trasmissione telematica del certificato medico introduttivo rilasciato dal medico certificatore.
  2. Il termine per la conclusione del processo di valutazione di base da parte dell’Inps è di 90 giorni dalla ricezione del certificato medico introduttivo. Per i minori il termine si riduce a 30 giorni; Per i malati oncologici il termine si abbrevia a 15 giorni

2. Contestualmente o successivamente alla trasmissione del certificato medico introduttivo si deve procedere al completamento della domanda per la comunicazione dei dati socio economici all’Inps ai fini dell’erogazione della prestazione economica. Il patronato inca cgil di Bologna continua ad assistere il cittadino nel completamento della domanda

  1. Il procedimento si conclude con il certificato unico finale che attesta la condizione di di disabilità e il livello di sostegno necessario per il disabile.

Il patronato Inca Cgil di Bologna presta la sua assistenza e competenza per la valutazione del corretto giudizio medico-legale offrendo possibilità di azione di contenzioso, per valutazioni di carattere previdenziale e per tutte quelle tutele assistenziali legate al riconoscimento della disabilita'.

 

PENSIONAMENTO SCUOLA: PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 21 OTTOBRE 2025

È fissato al 21 ottobre 2025 (ovvero al 28 febbraio 2026 limitatamente ai dirigenti scolastici) il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo.

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BONUS MAMME PER L’ANNO 2025 A sei mesi dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, sul BONUS MAMME il Governo cambia di nuovo le carte in tavola: solo per l’anno 2025, l’esonero contributivo diventa un bonus di 40 € per ogni mese di lavoro

Dopo il regime provvisorio del 2024, la Legge di Bilancio 2025 aveva previsto un parziale esonero contributivo alle lavoratrici dipendenti (escluse le lavoratrici domestiche) e quelle autonome, madri di 2 figli, con modalità erogative e percentuali di decontribuzione demandate a un decreto attuativo che non ha mai visto la luce, lasciando molte lavoratrici nell’incertezza.
Con il DL 95/2025, la decontribuzione viene sostituita, per il solo anno 2025, da bonus da erogare a fine anno in un’unica soluzione, per un importo di 40 € per ogni mese lavorato.
Il bonus, da richiedere all’INPS, spetta alle lavoratrici madri autonome e dipendenti, escluse le lavoratrici domestiche, con un reddito da lavoro non superiore a 40.000 € annui, con 2 figli fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo e a quelle con almeno 3 figli fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo con rapporti di lavoro autonomo o dipendente a tempo determinato.
Il bonus non si applica alle lavoratrici dipendenti con lavoro a tempo indeterminato, madri di almeno 3 figli, che continuano a beneficiare dell’esonero contributivo fino a 3.000 € annui, previsto dalla Legge di Bilancio 2024.

La CGIL esprime forte contrarietà a misure temporanee e non strutturali come questa:

  • assenza di progressività: il bonus non tiene conto delle reali condizioni economiche delle famiglie
  • mancanza di certezze: ancora nessuna indicazione ufficiale su modalità di richiesta e tempi di erogazione, perché il decreto attuativo non è stato ancora pubblicato
  • effetto annuncio: l'erogazione in un’unica soluzione serve solo a rendere il bonus “più visibile”, ma non incide realmente sul benessere delle famiglie

Hai diritto al Bonus Mamme 2025? Scoprilo con INCA CGIL

La normativa prevede situazioni molto diverse da caso a caso. Inoltre, le modalità operative per presentare domanda e ottenere il bonus devono ancora essere definite.

rivolgiti ad una delle sedi del patronato Inca Cgil di Bologna

 

#INCAVINCE! RIZOARTROSI RICONOSCIUTA MALATTIA PROFESSIONALE IN PIANISTA

Grazie alla causa promossa dall' Inca CGIL di Bologna, è stato riconosciuto il nesso di causa tra l'attività di pianista e rizoartrosi bilaterale dei pollici con un danno pari al 6%.

La lavoratrice in oggetto ha esercitato l'attività professionale pianistica per oltre 30 anni presso un Teatro bolognese, sviluppando la patologia denunciata dopo 25 anni di attività.

L'Inail ha negato il riconoscimento della Malattia professionale adducendo che "trattasi di malattia la cui origine lavorativa è esclusa come da decreto ministeriale del 10.06.2014".

Non solo, L'Inail ha evidenziato come l'origine professionale della Rizoartrosi sia stata riconosciuta esclusivamente per alcune categorie di lavoratori la cui attività comporta la movimentazione manuale di pesi importanti e/o l'esercizio di particolari movimenti di presa con dita "a pinza" o di pressione esercitata con le mani, conferendo un ruolo chiave a gesti come afferrare e/o maneggiare oggetti.

Infine, sempre secondo l'Inail, la tardiva epoca della prima diagnosi, esclude una correlazione causale tra la patologia e l'attività lavorativa svolta, inducendo a ritenere piu' probabile un'origine di natura degenerativa legata ad altri fattori come età e sesso.

Il CTU ha respinto le motivazioni dell'Inail ritenendo che:

1) La manifestazione della malattia, poco oltre i 50 anni, è del tutto compatibile con l'usura patologica sul distretto anatomico, ribadendo che l'attività prolungata e costante abbia concretizzato un rischio significativo si sovraccarico sulle dita delle mani;

2) La biodinamica dell'attività pianistica prevede movimenti di ab-adduzione ripetuti dei pollici, ad alta frequenza, che sono alla base della "overuse syndrome" riportata nella letteratura scientifica (ripetitività e notevole impegno di forza nel compimento dell'atto lavorativo);

3) Trattasi di patologia non presente nel decreto del 15/11/2023 quindi non tabellata, per la quale, pur non ricorrendo le condizioni previste nelle tabelle, risulta dimostrabile comunque l'origine professionale.

Il CTU, pertanto, afferma l'origine professionale della malattia denunciata pur riconoscendo il concorso di fattori individuali favorenti l'insorgenza dell'infermità.

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