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LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024 (LEGGE DI BILANCIO 2025)

LA LEGGE DI BILANCIO 2025 (N° 207/2025)

INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO

Chi, entro il 31.12.2025, matura i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne) o per la pensione anticipata flessibile (quota 103) e decide di continuare a lavorare, può chiedere la corresponsione in busta paga della quota di contributi pensionistici a proprio carico, previa certificazione da parte di INPS.

In tale ipotesi, l’importo corrispondente alla quota dei contributi a carico del lavoratore non è utile ai fini pensionistici poiché viene accreditata solo la quota a carico del datore di lavoro.

La quota del lavoratore è corrisposta direttamente in busta paga. E’ esclusa dall’imponibile contributivo e fiscale.

L’esclusione dalla base imponibile fiscale rappresenta una novità rispetto alla precedente norma; per i dipendenti pubblici si rimane in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER I PUBBLICI DIPENDENTI

Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i limiti ordinamentali dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia (attuali 67 anni di età).

Viene pertanto meno l’obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, in possesso del requisito per la pensione anticipata, abbiano raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni di età.

E’ abrogata anche la norma che consentiva alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro nei confronti del dipendente che avesse maturato i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (cd. limiti di servizio).

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La pubblica amministrazione può concordare con il dipendente il trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni (non oltre il compimento del settantesimo anno di età) “anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili”.

La possibilità di trattenimento viene ammessa nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Il Ministro della Pubblica Amministrazione ha emanato la direttiva che da le indicazioni per applicare detta normativa.

LA NASpI

Si regolamenta l’accesso alla NASpI in determinate condizioni.

I lavoratori che si sono dimessi da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente sono assunti da un altro datore di lavoro e vengono poi licenziati, hanno diritto alla NASpI solo se risultano almeno 13 settimane di contributi nel nuovo rapporto di lavoro.

OPZIONE DONNA

Viene prorogata l’applicazione di Opzione Donna, alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2024.

Il trattamento pensionistico anticipato prevede applicazione del metodo di calcolo contributivo e potrà essere riconosciuto alle donne con un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 59 anni (lavoratrici con almeno 2 figli), a 60 anni (per le lavoratrici con un figlio) o a 61 anni (per le lavoratrici senza figli) che si trovino nelle condizioni normative previste (invalide, caregiver, licenziate da un tavolo di crisi).

Restano confermate le finestre di 12 mesi per le lavoratici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome.

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE – QUOTA 103

La legge di Bilancio proroga la pensione anticipata flessibile – Quota 103 per il 2025 con gli stessi requisiti del 2024: 62 anni di età e 41 di contribuzione, più finestra di 7/9 mesi, rispettivamente per dipendenti privati e pubblici, regole di calcolo del sistema contributivo e valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il Trattamento Minimo INPS fino all’età pensionabile.

Restano fermi i requisiti previsti per la quota 103 del 2023 (62 anni + 41 di contributi nell’anno 2023, calcolo con sistema misto, valore lordo della pensione non superiore a 5 volte il TM + finestra di 3/6 mesi per privati/pubblici).

APE SOCIALE

L’anticipo pensionistico viene prorogato fino al 31.12.2025, lasciando invariate le condizioni di accesso già previste per il 2024:

  • età anagrafica: 63 anni e 5 mesi
  • anzianità contributiva:

- almeno 30 anni  per disoccupati a seguito di licenziamento, caregivers, invalidi con invalidità riconosciuta almeno al 74%

- almeno 36 anni per lavoratori addetti a lavori gravosi

È prevista una riduzione per le donne, pari a 12 mesi per ciascun figlio nel limite massimo di 2 anni.

L’assegno, corrisposto fino al conseguimento dei requisiti della pensione di vecchiaia, è pari all’importo della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, l’importo massimo di pagamento non può superare il limite di 1500 euro. L’assegno non e’ cumulabile con reddito da lavoro dipendente o autonomo. E’ cumulabile solo con lavoro autonomo occasionale se non supera il limite di 5000 euro annuali.

L’APE sociale non può essere riconosciuta nei confronti dei soggetti con riferimento ai quali sia venuto meno, alla data di decorrenza effettiva dell’APE sociale, lo status di invalido pari o su o superiore al 74% oppure si sia verificato il decesso dell’assistito.

PENSIONI PERSONALE SCOLASTICO 2025: TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 21 OTTOBRE 2024

2024 10 PENSIONI SCUOLA Volantone 20251

COME SI VA IN PENSIONE NEL 2024 ?

INCA Cgil ha predisposto la nuova guida aggiornata sulle principali misure previdenziali previste dalla normativa vigente su:

  • PENSIONE DI VECCHIAIA (Sistema Misto e Sistema Contributivo)
  • PENSIONE ANTICIPATA (Sistema Misto, Sistema Contributivo, Lavoratori Precoci, Quota 100, 102, 103, Opzione Donna, Lavoratori attività usuranti)
  • ANTICIPO PENSIONISTICO (APE Sociale)

 

 

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Novità sulle pensioni Legge di Bilancio 2024

La legge di bilancio del 2024 conferma le pensioni previste dalla legge Fornero che non viene modificata nel suo impianto: i requisiti di accesso previsti per le pensioni anticipate delle donne rimangono 41 anni e 10 mesi di contributi, 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 67 anni di età anagrafica e 20 anni di contributi per le pensioni di vecchiaia.

Con la nuova legge permangono alcune opportunità per anticipare il pensionamento ma per il 2024 saranno più rigide rispetto al passato.

La legge ha confermato la cosiddetta Quota 103, che consente il pensionamento anticipato alle persone con 62 anni di età 41 anni di contributi, introducendo però alcune restrizioni:

- l’importo massimo di pensione erogabile non potrà superare 4 volte l’importo della pensione minima, dunque non potrà essere superiore a 2394,44 euro

- l’importo della pensione sarà calcolato interamente con il calcolo contributivo anche per coloro che hanno cominciato a lavorare prima del 1996

- viene allungata la finestra di accesso alla pensione che da 3 mesi diventa di 7 mesi per i lavoratori privati e da 6 mesi diventa 9 mesi per i lavoratori pubblici

Inoltre, per chi accede a pensione con Quota 103 rimane il divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo o dipendente ad eccezione del reddito da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro annui.

Confermata anche l’Opzione donna ma per il 2024 viene innalzata l’età anagrafica di un anno; potranno accedere a questa tipologia di pensione le donne che hanno maturato, entro il 31/12/2023, 35 anni di contributi e 61 anni di età. L’età viene ridotta a 60 anni per le donne con almeno 1 figlio, a 59 per le donne con più di un figlio. Viene richiesto, come ulteriore condizione al momento della presentazione della domanda di pensione, che la donna sia

-caregiver

-lavoratrice invalida in misura pari o superiore al 74%

-dipendente o licenziata da un’azienda che ha aperto un tavolo di confronto per la gestione della crisi presso il Ministero delle infrastrutture.

Viene confermata anche per il 2024 l’Ape sociale, l’anticipo pensionistico che riguarda i lavoratori in condizioni di particolare disagio

- disoccupati

- caregiver

- lavoratori con invalidità pari o superiore al 74%

- soggetti occupati in mansioni gravose

Innalzata anche per loro il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi mentre il requisito contributivo rimane di 30 anni per i caregiver, i disoccupati e gli invalidi e di 36 anni per i lavoratori adibiti a lavori gravosi.

L’importo massimo erogabile è di 1500 euro mensili fino al compimento dell’età di vecchiaia e, per coloro che la richiedono nel 2024, è previsto il divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo o dipendente ad eccezione del reddito da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro annui.

DIRITTO AI CONGEDI ANCHE PER GENITORI DELLO STESSO SESSO

Con pronuncia del 25 gennaio 2024 il Tribunale di Bergamo ha stabilito che è discriminatorio impedire alle famiglie omogenitoriali l’accesso ai congedi genitoriali, imponendo all’INPS di modificare il sistema informatico, con cui obbligatoriamente devono essere inviate le domande, che ne impediva il completamento della procedura di richiesta.

La decisione, di estrema importanza, è l’esito di un’azione collettiva’ promossa nel maggio 2023 da Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+, come associazione rappresentativa legittimata ad avviare autonomamente e direttamente un processo; ma è anche frutto di una proficua collaborazione con CGIL Nazionale che, aderendo alla richiesta di accertare il diritto delle coppie formate da genitori dello stesso sesso ad usufruire dei congedi alle medesime condizioni previste per le coppie di genitori eterosessuali.

Nello specifico, con il ricorso è stato chiesto di dichiarare che il congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis d.lgs. 151/2001) spetta anche a una lavoratrice quando è genitrice in una coppia composta da due donne; che il congedo di paternità alternativo (art. 28 ss. D.lgs. 151/2001) spetta al padre anche quando è genitore in una coppia di due uomini; che il congedo parentale (art. 32 d.lgs. 151/2001) spetta a ciascuno dei due genitori indipendentemente dal genere dell’altro genitore; che i periodi di riposo (artt. 39 e 40 d.lgs. 151/2001) spettano anche al padre quando è genitore in una coppia di due uomini e che le indennità di maternità per iscritte alla gestione separata e lavoratrici autonome (artt. 64 e ss. e 66 e ss. d.lgs. 151/2001) spettano al padre anche quando è genitore in una coppia di due uomini.

Anche grazie al contributo del patronato INCA della CGIL di Brescia, Rete Lenford ha dimostrato che il portale web dell’INPS destinato alla presentazione delle domande per i congedi genitoriali non consentiva ai genitori dello stesso sesso di completare la procedura delle richieste, perché impediva di fornire le generalità di entrambi.

Accogliendo il ricorso, il Giudice di Bergamo ha accertato l’esistenza di una “ingiustificata discriminazione a danno dei genitori dello stesso sesso” già tali per i registri italiani dello stato civile, assegnando all’INPS un termine di due mesi per modificare il portale web e prevedendo una sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo.

“L’applicativo web dell’INPS per le domande di congedi e riposi per i quali è stata promossa la causa rispecchia la normativa nazionale, pensata a suo tempo - e mai aggiornata, pur essendoci stata l’opportunità con il recepimento della cd. Direttiva Congedi nel 2022 - per due genitori di sesso diverso. “Ma trattandosi di istituti a cui si applica il divieto di discriminazione per orientamento sessuale imposto dal diritto dell’Unione Europea, tutti i congedi devono essere accessibili anche alle coppie di genitori dello stesso sesso, che devono potersi suddividere i compiti di cura e assistenza, come avviene per tutti i genitori eterosessuali” spiega l’avv. Francesco Rizzi, socio di Rete Lenford che ha patrocinato la causa insieme all’avv. Alberto Guariso.

“Il nostro prossimo obiettivo è quello di tutelare la posizione anche dei genitori che non hanno potuto ottenere il riconoscimento alla nascita e stanno attendendo i lunghi tempi dell’adozione in casi particolari, perché la condizione di coloro che stanno attendendo il riconoscimento e si fanno già carico dei compiti di cura genitoriale non è così diversa da coloro che sono riconosciuti come genitori già alla nascita” aggiunge Rizzi.

Il Presidente di Rete Lenford, avv. Vincenzo Miri, esprime grande soddisfazione per l’importante risultato ottenuto a Bergamo: “Sono molto lieto dell’esito del processo, che conferma l’impossibilità di discriminare le famiglie omogenitoriali anche in merito ai congedi, e della proficua collaborazione con CGIL. Ringrazio i colleghi e le colleghe dell’Associazione che hanno collaborato allo studio del caso e gli avv.ti Guariso e Rizzi per l’eccellente lavoro. Ci saranno ancora molte iniziative che Rete Lenford avvierà in quanto soggetto collettivo, al fine di produrre, come in questo caso, un risultato concretamente e immediatamente utilizzabile da tutte le cittadine e da tutti i cittadini”.

“Abbiamo lungamente e ripetutamente chiesto a INPS di aggiornare i sistemi informatici per consentire a qualunque genitore di inserire la richiesta e fruire dei relativi diritti. Di fronte all’inerzia dell’Istituto non abbiamo avuto esitazioni a intervenire nel giudizio promosso da Rete Lenford che oggi finalmente pone fine a un’odiosa discriminazione e restituisce vigore al principio di uguaglianza senza discriminare tra famiglie e famiglie e figlie e figli a prescindere dal nucleo familiare in cui nascono. Siamo felici di questo risultato e non dubitiamo che la collaborazione tra CGIL e Rete Lenford possa rinnovarsi in future occasioni nella ricerca di obiettivi condivisi”, dichiara Sandro Gallittu, responsabile Ufficio Nuovi Diritti e delle Politiche per le famiglie e l’infanzia di CGIL.

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