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INDENNITA' ISCRO PER LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Dall' 8 MAGGIO 2023 e' stata riattivata la procedura per presentare la domanda di "Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa" (ISCRO), destinata ai lavoratori iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, che abbiano perso reddito, introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, con la legge di bilancio 2021 n. 178 (legge di Bilancio 2021). 

Lo comunica l'INPS, con il Messaggio n. 1636 del 5 maggio 2023, ricordando che il servizio era stato interrotto dal 31 ottobre dello scorso anno.

Pertanto, è già possibile inoltrare le richieste che potranno pervenire fino alla scadenza prevista del 31 OTTOBRE 2023.

L'Istituto previdenziale precisa inoltre che l’accesso al beneficio è ammesso una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023 e quindi non potranno richiederlo coloro i quali abbiano già usufruito della prestazione nell'anno 2021 o nell'anno 2022.

Per il 2023, la domanda di indennità ISCRO potrà essere presentata non soltanto da chi non ne ha fatto richiesta per l'anno 2021 o 2022 ma anche da chi, pur avendo inoltrato la domanda nelle precedenti annualità, non ha potuto usufruire della prestazione perché la richiesta è stata respinta, oppure l'indennità è stata revocata.

 

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (QUOTA 103): AGGIORNAMENTO PROCEDURE INPS

L' Inps, con Comunicato Stampa dell'11 maggio 2023, informa di aver aggiornato le procedure per la definizione delle domande di PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’INPS nonché alla Gestione separata.

Il diritto alla pensione anticipata flessibile consente l’accesso alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra:

  • dopo un periodo di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi; la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° aprile 2023;
  • dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2023.

Restano confermate le modalità di accesso alla pensione per il personale AFAM e della scuola, rispettivamente al 1° novembre e al 1° settembre dell’anno di raggiungimento dei requisiti. Questi ultimi si considerano raggiunti anche se perfezionati dopo le date indicate ma comunque entro l’anno solare.

Si ricorda che i requisiti anagrafici (62 anni di età) e quelli contributivi (41 anni di contributi) devono essere perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

NOVITA' SU PERMESSI L.104/1992 E CONGEDO STRAORDINARIO

Le novità sostanziali riguardano:

  • L' ELIMINAZIONE DEL PRINCIPIO DEL REFERENTE UNICO DELL' ASSISTENZA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI GIORNALIERI 

La procedura INPS e' stata aggiornata e ora viene riconosciuto il diritto alla prestazione anche a più soggetti fra gli aventi diritto.

  • IL RICONOSCIMENTO DEL CONVIVENTE DI FATTO FRA I SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO A FRUIRE DEL CONGEDO STRAORDINARIO 

Per quanto riguarda il diritto del convivente di fatto a godere del congedo straordinario al pari del coniuge e alla parte dell’unione civile, l’INPS sottolinea che per la qualificazione di “convivente di fatto” bisogna far riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e 13 del D.P.R. n. 223/1989.

Sia per le convivenze di fatto che per le unioni civili, che sono registrate negli archivi di stato civile, sarà quindi sufficiente inoltrare una dichiarazione del richiedente di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente; sarà cura dell’ente provvedere al controllo delle dichiarazioni sottoscritte.

 

NOVITA' SU INDENNITA' NASpI PER IL LAVORATORE PADRE

        
Con la circolare n.32 del 20 marzo 2023, l'INPS fornisce istruzioni rispetto all'accesso alla PRESTAZIONE DI DISOCCUPAZIONE NASpI a seguito di DIMISSIONI      DEL LAVORATORE PADRE che ha fruito del congedo di paternità.
A seguito delle novità introdotte dal Dlgs 105/22 in merito alla tutela della maternità e paternità, al padre lavoratore che ha fruito del congedo obbligatorio o/e alternativo e' consentito di avvalersi della tutela del divieto di licenziamento sino al compimento dell'anno del bambino.
 
In precedenza, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino, era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nella sola ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”
 
In ragione delle ultime modifiche introdotte al Testo Unico, finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre,  il diritto all'indennità di disoccupazione NASpI si estende anche a chi ha fruito del congedo di paternità obbligatorio, qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti. 
 
Qualora vi fossero domande respinte,  nelle more della pubblicazione della circolare, è ammesso il riesame.

PENSIONI PER LAVORI USURANTI: DOMANDE DI RICONOSCIMENTO ENTRO IL 1° MAGGIO 2023

L’INPS, con Messaggio n.1100 del 21 marzo 2023, rende noto che i lavoratori addetti ad attività usuranti, che perfezionano i requisiti nel 2024, hanno tempo fino al 1° Maggio 2023 per presentare la domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, propedeutica alla vera e propria domanda di pensione anticipata.

I destinatari della misura e i requisiti anagrafici e contributivi sono:

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
Tali categorie possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

Lavoratori notturni a turni
- Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi.

- Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6.

- Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.

Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

Come già detto, i lavoratori che si trovano nei suddetti profili che matureranno i requisiti anagrafici e contributivi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2024 devono inoltrare all'Inps, esclusivamente per via telematica, una preventiva domanda di accertamento dei requisiti (per il pensionamento anticipato) entro il 1° Maggio 2023.

La domanda non va confusa con quella di pensionamento che i lavoratori dovranno produrre, se l'inps accerterà il diritto al beneficio, una volta ricevuto l'accoglimento dell'istanza, come di consueto uno o due mesi prima della decorrenza della pensione.

Alla domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio devono essere allegati tutti i documenti necessari a comprovare di aver svolto mansioni usuranti o notturne in un determinato periodo.

La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine indicato comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato.

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