Leggi il nostro volantino sul rischio da calore estivo e sugli infortuni da colpo di calore!
L’iscrizione alla Gestione separata è un adempimento che deve essere assolto sia dai lavoratori parasubordinati (che hanno un rapporto di collaborazione svolto in modo continuativo e coordinato con la struttura organizzativa del datore di lavoro committente, in modo prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione), sia per i soggetti che producono reddito da esercizio di attività di arti e professioni ovvero i lavoratori autonomi professionisti.
In assenza di specifica istanza di iscrizione, viene registrata in automatico dalla procedura informatica dell'INPS che gestisce i relativi dati la data di inizio attività più remota.
Tuttavia, la suddetta data potrebbe non coincidere con quella effettiva di inizio attività, cui è legata l’iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo, con conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.
Pertanto, l'INPS sta inviando tramite posta elettronica una comunicazione informativa ai soggetti interessati, nella quale vengono evidenziati sia l’assenza dell’iscrizione alla Gestione separata sia l'invito all’iscrizione.
Nella comunicazione viene anche specificato che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l’Istituto considererà “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi”per i liberi professionisti e “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati”per i parasubordinati.
E' importante segnalare che il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia come “parasubordinato” (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia come “lavoratore autonomo professionista”, deve effettuare l’adempimento dell’iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all’INPS di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività.
L’iscrizione può essere effettuata anche tramite gli uffici del Patronato INCA di Bologna.
L'Inps con Circolare n.45 del 16 maggio 2023 fornisce informazioni in merito alla fruizione del CONGEDO PARENTALE, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati.
L'entrata in vigore della legge di bilancio 2023 ha disposto l’elevazione dal 30% all’80% della retribuzione, dell'indennizzo del congedo parentale per 1 solo mese, da fruire entro il 6° anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
La novità interessa i congedi parentali decorrenti dal 1° gennaio 2023, pertanto l’indennizzo e’ riconosciuto ai genitori che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Come già detto, l’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti: se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. La fruizione “alternata” tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
In sintesi: