Il Testo Unico, recependo la direttiva comunitaria 2003/86/CE ha stabilito, all'art. 29, che uno straniero regolarmente soggiornante nel nostro paese, con un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, asilo politico, famiglia, protezione sussidiaria di durata non inferiore ad 1 anno, o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, può chiedere di ricongiungere i propri familiari:
- il coniuge (di età non inferiore ai 18 anni e non legalmente separato)
- i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori del matrimonio (la minore età deve verificarsi al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento)
- i figli maggiorenni a carico perché inabili
- i genitori purché non abbiano figli nel paese di origine o provenienza, e se ultra 65enni qualora altri figli non possano provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute.
I requisiti necessari per poter ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare sono:
- idoneità abitativa dell’alloggio in cui il nucleo familiare andrà a risiedere. Tale idoneità non è necessaria in caso di ricongiungimento con un minore di 14 anni.
- Un reddito minimo annuo non inferiore all’importo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo per ogni familiare da ricongiungere. Nel calcolo del reddito necessario occorre tenere presenti anche eventuali familiari ricongiunti precedentemente. Per la determinazione del reddito si tiene conto di quello prodotto da tutti i familiari conviventi con il richiedente, che nel caso, può essere anche privo di redditi propri.
La domanda va presentata per via telematica dal richiedente allo Sportello Unico della Provincia in cui risiede. Effettuate le opportune verifiche, lo Sportello Unico rilascerà il nulla osta al ricongiungimento familiare al richiedente, inviandone copia al Consolato in cui risiede il familiare da ricongiungere. Quest’ultimo dovrà produrre al Consolato opportuna documentazione probante il legame familiare e effettuate le opportune verifiche, anche in merito ad eventuali carichi penali o pericolosità dello straniero, procederà al rilascio del visto d’ingresso.
Entro 8 giorni dall’Ingresso in Italia, lo straniero ricongiunto dovrà recarsi presso lo Sportello Unico competente, per ottenere il modello (Mod. 209) necessario per presentare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per famiglia.
I genitori ultra65enni ricongiunti, dovranno presentare allo Sportello Unico una polizza assicurativa sanitaria privata.
Il permesso per famiglia ha la durata del permesso del familiare richiedente. Il titolare di questo permesso di soggiorno può svolgere attività lavorativa subordinata e autonoma.
Cosa fa l’INCA per informare, assistere, tutelare gli immigrati
In virtù del Protocollo sottoscritto con il Ministero dell’Interno, il Patronato INCA provvede all’inoltro telematico delle domande di nulla osta al ricongiungimento familiare per conto dello straniero, svolgendo un’attività di informazione e consulenza in merito alla verifica del possesso dei requisiti e alla predisposizione della documentazione necessaria.
Informa i richiedenti di tutti i passaggi della procedura, e in caso di diniego delle domande li assiste in sede di ricorso amministrativo e giudiziario.