ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI Art1 D.L. 8 giugno 2021 n.79
COSA E’
Dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021,ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, è riconosciuto un assegno temporaneo mensile.
L’assegno è corrisposto per ciascun figlio minore ,determinato in base al numero dei figli e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE.
I requisiti richiesti sono:
- essere cittadino italiano o di Stato membro dell’Unione europea o cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno di età
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine di durata almeno semestrale
- il nucleo familiare deve essere in possesso di ISEE valida
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate da luglio 2021.
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