Per tutti gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° Maggio 2015 la NASpI sostituirà le prestazioni di ASpI e mini ASpI.
Il novero dei beneficiari non muta: sono assicurati i lavoratori subordinati anche a tempo determinato che perdono involontariamente il lavoro – inclusi i soci di cooperativa e gli apprendisti -, mentre rimangono espressamente esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli.
Il diritto alla Nuova Aspi spetti ai lavoratori che possano far valere nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione 1) almeno tredici settimane di contribuzione, nonché 2) trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo.
La domanda va presentata in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa, pena la decadenza.
L’assegno di disoccupazione (ASDI)
Ne saranno destinatari i lavoratori già beneficiari della Naspi i quali abbiano fruito dell’indennità per l’intera durata entro il 31 dicembre 2015, che siano privi di occupazione e che si trovino in una condizione economica di bisogno. Le modalità operative sono demandate ad un decreto ministeriale.
L’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)
è prevista in via sperimentale per l’anno in corso in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 Destinatari della DIS-COLL sono i lavoratori coordinati e continuativi, anche a progetto (con esclusione degli amministratori e dei sindaci) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA.
Anche in questo caso, la domanda va presentata in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa, pena la decadenza.
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